Art. 3.
(Obbligo di iscrizione nei registri).

      1. Chiunque svolga una attività di relazione è tenuto ad iscriversi nei registri di cui all'articolo 1.
      2. L'iscrizione deve essere effettuata una sola volta, con le modalità di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di relazione nei confronti di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
      3. Non possono iscriversi nei registri:

          a) i componenti delle due Camere, nonché i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, durante il loro mandato o incarico e nei due anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare o dell'incarico ricoperto;

          b) gli iscritti all'Associazione della stampa parlamentare.

 

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      4. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nei registri:

          a) i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni;

          b) i dirigenti dei partiti e dei movimenti politici;

          c) i dirigenti dei sindacati e delle associazioni di categoria a vocazione generale;

          d) i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale di informazione rivolta al pubblico;

          e) gli ambasciatori e i diplomatici stranieri in relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse di Stati esteri;

          f) i rappresentanti di enti ecclesiastici e di confessioni religiose in relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse di tali enti o confessioni;

          g) coloro i quali hanno svolto o svolgono attività di relazione occasionalmente e comunque non più di una attività di relazione nel corso di un anno.

      5. In sede di prima attuazione della presente legge, i soggetti interessati sono tenuti all'iscrizione nei registri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.